Passaporto per animali da compagnia

Passaporto per animali da compagnia

Per viaggiare attraverso gli stati dell’Unione Europea e per recarsi nei Paesi terzi cani, gatti (e furetti) devono essere in possesso del “Passaporto per animali da compagnia” (allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 Giugno 2013).

Il documento identificativo, rilasciato dalle Asl, è obbligatorio dal 1 Ottobre 2004.

Il passaporto, di forma tipografica standard e redatto anche in lingua inglese, dovrà contenere dati anagrafici e l’elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall’animale, le visite mediche e gli eventuali trattamenti contro le zecche e l’echinococco multilocularis (soltanto per talune destinazioni) e sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all’interno dei paesi della UE.

Ai fini del rilascio del Passaporto, gli animali devono essere identificati tramite microchip registrati all’anagrafe canina.

Il Passaporto è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici del proprietario dell’animale, deve certificare le eventuali vaccinazioni effettuate all’animale e obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima della partenza.

Questo è quanto obbligatorio per viaggiare tra i paesi dell’UE (vedi elenco 1) insieme al proprio animale.

Inoltre per i paesi Finlandia, Regno Unito, Malta e Svezia, è indispensabile eseguire un trattamento profilattico per la Tenia Echinococco entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata.

Per Regno Unito e Malta è indispensabile eseguire un trattamento contro pulci e zecche, effettuati non più tardi di 48 ore dall’arrivo e non prima di 24 ore dalla partenza.

PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA DA PAESI TERZI.

Si distingue tra paesi terzi, ma di ambito europeo (all. II, parte B, sezione 2 e parte C), e altri paesi terzi.

Per il rientro da paesi terzi non inclusi nell’ elenco 2 è obbligatorio sottoporre il cane e il gatto ad un prelievo di sangue per il test sierologico antirabbico, effettuato dopo almeno 30 giorni dall’ultima vaccinazione antirabbica. L’esito verrà poi riportato sul passaporto a cura del veterinario che ha eseguito il prelievo e vidimato dal Servizio Veterinario pubblico competente per territorio.

In alternativa la titolazione può essere fatta nel Paese Terzo, prima del rientro in UE, ma in tal caso dovrà essere effettuata almeno 3 mesi prima della reintroduzione.

La titolazione anticorpale va eseguita una sola volta qualora venga rispettato annualmente, nei tempi dovuti, il protocollo vaccinale antirabbico dettato dalla casa farmaceutica produttrice del vaccino utilizzato.

Se avete in programma un viaggio siete quindi tenuti a informarvi presso le ambasciate o i consolati sulla normativa in vigore nel paese di destinazione in merito all’introduzione di cani o gatti a fini non commerciali. Se il paese in questione NON RICHIEDE LA TITOLAZIONE, dovrete verificare se lo stato rientra nell’elenco dei paesi dell’allegato II, parte C del regolamento CE n° 998/2003 e successive modifiche.

Se NON rientra in tale elenco (Elenco 2), la titolazione anticorpale va comunque eseguita se si intende successivamente re-introdurre il cane-gatto nell’UE.

Elenco 1.

PAESI UNIONE EUROPEA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Gran Bretagna.

Elenco 2.

ELENCO DEI PAESI TERZI PER CUI NON E’ RICHIESTA LA TITOLAZIONE ANTICORPALE AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN UE (allegato II, Reg CE N°998/2003 – testo consolidato 05/12/2011): Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano, Isola del’Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant’Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d’America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte

Per qualsiasi domanda o dubbio rivolgetevi al Ussl di competenza territoriale o Ambasciata o Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Per ulteriori informazioni e possibile visitare i seguenti siti web:

Il Centro Veterinario Montecchio vi augura Buon viaggio!!

2017-06-16T14:38:04+00:00 giugno 15th, 2016|News|